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rimborso volo

Molti ancora non sanno che ogni passeggero ha il diritto ad ottenere un indennizzo monetario in seguito a ritardo o cancellazione del volo.
Sono ancora poche le persone che, pur essendo a conoscenza di ciò, non richiedono il rimborso.

Perché?
Spesso si è portati a pensare che ricevere un rimborso necessiti di una procedura lunga e difficile, oppure per un’errata convinzione che i biglietti delle compagnie low-cost non siano rimborsabili.
Errato! Tutti i biglietti aerei sono rimborsabili.

 

In caso di ritardo: Quali sono i requisiti per ricevere il rimborso?

L’obbligo delle compagnie di volo di provvedere ad un rimborso sussiste per:

 

  • Voli inferiori o pari a 1.500 km, il ritardo deve essere di almeno 2 ore;
  • Voli intracomunitari superiori a 1.500 km e per tutti gli altri voli compresi tra 1.500 e 3.500 km, il ritardo deve essere di almeno 3 ore;
  • Per tutti gli altri voli che non rientrano tra quelli sopra indicati, il ritardo deve essere di almeno 4 ore;

Quando il ritardo supera le 5 ore il passeggero può rinunciare al volo ed ottenere il rimborso totale del costo del biglietto (anche per biglietti a tariffa non rimborsabile).

 

Il rimborso non è previsto quando:

 

  • Il ritardo è causato da circostanze straordinarie che non potevano essere evitate (condizioni meteorologiche avverse, problemi imprevisti relativi alla sicurezza del volo o scioperi che compromettono il servizio di un vettore);
  • i passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico (ad esempio i dipendenti delle compagnie aeree);

 

In caso di cancellazione: Quali sono i requisiti per ricevere il rimborso?

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunitario n. 261 del 2004, intitolato “Diritto a compensazione pecuniaria”, in caso di cancellazione o ritardo del volo (ex art. 5 del Regolamento), i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

  • € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  • € 400 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  • € 600 per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b). (…)”.

La compagnia aerea deve, pertanto, adoperarsi velocemente al fine di riproteggere il passeggero sul primo volo disponibile che lo conduca a destinazione. In caso contrario, il passeggero ha diritto anche al rimborso del costo del biglietto aereo acquistato, ma non usufruito.

Il citato Regolamento n. 261/2004 prevede, inoltre, degli specifici obblighi di informazione e assistenza ai passeggeri (art. 5 e 9):

  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, dovrà provvedere al rimborso di tutte le spese sostenute, purché debitamente documentate (conservate sempre tutti gli scontrini).

 

Come effettuare la richiesta di rimborso per volo in ritardo o cancellato?

È necessario collegarsi a questo sito, scaricare il modulo di reclamo e compilarlo dove è necessario.
Successivamente bisognerà inviare una mail alla compagnia aerea dalla quale avete subito il danno (o contattarla tramite sito ufficiale nell’apposita sezione) ed allegarci, oltre al modulo di reclamo compilato, la carta d’identità e la copia dei biglietti aerei.
La risposta deve avvenire entro 6 settimane concesse per legge, in caso contrario ci si può rivolgere all’Enac scrivendo all’indirizzo e-mail: cartadiritti@enac.gov.it

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